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Comunicati stampa
Accertamenti sicurezza post-contatore
Regime definitivo: a partire dal 1
Luglio 2005.
Entrano in vigore dal 1 luglio gli adempimenti previsti dalla
delibera n.40/04 “Adozione del regolamento delle attività di
accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas”.
Il regolamento si applica a tutti i nuovi impianti ubicati nelle
unità immobiliari o parti di esse eccettuati quelli destinati a
servire esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali.Per
gli impianti “riattivati”, cioè tutti quelli non di nuova
installazione per i quali viene attivata la fornitura del gas dopo
una precedente sospensione, la decorrenza è stabilita al 1°
ottobre 2005.Tutti i soggetti coinvolti nel processo : cliente,
installatore, progettista, costruttore, società di vendita del gas
e società di distribuzione devono assolvere precisi ed inderogabili
adempimenti per garantire che l’attivazione dell’impianto
avvenga in sicurezza. In particolare sono demandati alle società di
distribuzione i nuovi compiti di accertamento della conformità
della documentazione, rilasciata al cliente, prima di procedere
all’attivazione della fornitura del gas su rete, sia esso gas
metano o gpl. Coingas s.p.a., in collaborazione con le Associazioni
Artigiane, ha già assunto da tempo iniziative volte alla
sensibilizzazione dei clienti ed alla formazione degli operatori.Le
nuove regole prevedono che Coingas s.p.a. attivi la fornitura
del gas metano o gpl soltanto dopo aver esaminato la documentazione
rilasciata dall’installatore al cliente, la quale dovrà essere
conforme a quanto previsto dalla legislazione(accertamento con esito
positivo). Nel caso di accertamento della documentazione con esito
negativo non sarà possibile per Coingas s.p.a. procedere
all’attivazione della fornitura al nuovo cliente.Le società di
vendita provvederanno altresì a fatturare al cliente l’importo
previsto dalla delibera n.40/04 quale compenso spettante alla società
di distribuzione per l’attività di accertamento.Gli adempimenti
richiesti al cliente per ottenere l’accertamento positivo e la
conseguente attivazione dell’impianto consistono nella
compilazione dei moduli di sua competenza (modulo A o modulo C) e
nella consegna dei moduli B o D correttamente compilati
dall’installatore e corredati degli allegati prescritti (come
meglio dettagliato nella sezione “Attivazione
fornitura”.
Regime transitorio: valido fino al 30 Giugno 2005. Nuove regole per l’attivazione della
fornitura nel caso di nuovi impianti a gas. Venerdì 1 ottobre 2004
entra in vigore la delibera 40/04 in materia di sicurezza che è
stata recentemente adottata dall’Autorità per l’energia.
Interessa tutti gli impianti a gas con l’esclusione di quelli ad
uso produttivo, industriale ed artigianale.
Il provvedimento prescrive una serie di
obblighi per i clienti che chiedono l’attivazione del servizio,
per gli installatori, le società di vendita e quelle di
distribuzione del gas. A partire quindi dal 1 Ottobre 2004 Coingas
potrà attivare la fornitura di metano ai nuovi clienti solo dopo la
consegna, da parte di quest’ultimi, di tutta la documentazione
richiesta dalla nuova normativa. In particolare il cliente dovrà fornire copia della
dichiarazione (MODULO E) rilasciato dalla ditta installatrice
che attesti la conformità delle opere realizzate alle norme
tecniche vigenti nonché per gli impianti in edifici civili
soggetti alla legge 46 del 1990, copia del certificato di
riconoscimento dei requisiti tecnico – professionali della ditta
stessa. In caso di incompletezza della documentazione, Coingas si
troverà, suo malgrado, nell’impossibilità di attivare la
fornitura di gas.
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