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Comunicati stampa

Accertamenti sicurezza post-contatore

Regime definitivo: a partire dal 1 Luglio 2005.
Entrano in vigore dal 1 luglio gli adempimenti previsti dalla delibera n.40/04 “Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas”.  Il regolamento si applica a tutti i nuovi impianti ubicati nelle unità immobiliari o parti di esse eccettuati quelli destinati a servire esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali.Per gli impianti “riattivati”, cioè tutti quelli non di nuova installazione per i quali viene attivata la fornitura del gas dopo una precedente sospensione, la decorrenza è stabilita al 1° ottobre 2005.Tutti i soggetti coinvolti nel processo : cliente, installatore, progettista, costruttore, società di vendita del gas e società di distribuzione devono assolvere precisi ed inderogabili adempimenti per garantire che l’attivazione dell’impianto avvenga in sicurezza. In particolare sono demandati alle società di distribuzione i nuovi compiti di accertamento della conformità della documentazione, rilasciata al cliente, prima di procedere all’attivazione della fornitura del gas su rete, sia esso gas metano o gpl. Coingas s.p.a., in collaborazione con le Associazioni Artigiane,  ha già assunto da tempo iniziative volte alla sensibilizzazione dei clienti ed alla formazione degli operatori.Le nuove regole prevedono  che Coingas s.p.a. attivi la fornitura del gas metano o gpl soltanto dopo aver esaminato la documentazione rilasciata dall’installatore al cliente, la quale dovrà essere conforme a quanto previsto dalla legislazione(accertamento con esito positivo). Nel caso di accertamento della documentazione con esito negativo non sarà possibile per Coingas s.p.a. procedere all’attivazione della fornitura al nuovo cliente.Le società di vendita provvederanno altresì a fatturare al cliente l’importo previsto dalla delibera n.40/04 quale compenso spettante alla società di distribuzione per l’attività di accertamento.Gli adempimenti richiesti al cliente per ottenere l’accertamento positivo e la conseguente attivazione dell’impianto consistono nella compilazione dei moduli di sua competenza (modulo A o modulo C) e nella consegna dei moduli B o D correttamente compilati dall’installatore e corredati degli allegati prescritti (come meglio dettagliato nella sezione “Attivazione fornitura”.

Regime transitorio: valido fino al 30 Giugno 2005.
Nuove regole per l’attivazione della fornitura nel caso di nuovi impianti a gas. Venerdì 1 ottobre 2004 entra in vigore la delibera 40/04 in materia di sicurezza che è stata recentemente adottata dall’Autorità per l’energia. Interessa tutti gli impianti a gas con l’esclusione di quelli ad uso produttivo, industriale ed artigianale. Il provvedimento prescrive una serie di obblighi per i clienti che chiedono l’attivazione del servizio, per gli installatori, le società di vendita e quelle di distribuzione del gas. A partire quindi dal 1 Ottobre 2004 Coingas potrà attivare la fornitura di metano ai nuovi clienti solo dopo la consegna, da parte di quest’ultimi, di tutta la documentazione richiesta dalla nuova normativa. In particolare il cliente dovrà fornire copia della dichiarazione (MODULO E) rilasciato dalla ditta installatrice che attesti la conformità delle opere realizzate alle norme tecniche vigenti  nonché per gli impianti in edifici civili soggetti alla legge 46 del 1990, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico – professionali della ditta stessa. In caso di incompletezza della documentazione, Coingas si troverà, suo malgrado, nell’impossibilità di attivare la fornitura di gas. 

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Ultimo aggiornamento Febbraio 2010